Stomia e legalità: il contrassegno di parcheggio
aprile 26, 2021
Cari Amici, torniamo su un tema particolarmente caldo: la concessione del contrassegno handicap. Il “contrassegno di parcheggio per disabili” è dato dal Comune di residenza sulla base del verbale di accertamento espletato dalla ASL (ovvero da un suo medico), con procedura tutto sommato agile;
- è previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (come modificato dal DPR 151/2012);
- consente la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.
La norma che lo disciplina ne prevede il rilascio alle “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” ed è proprio qui che si complica la vita alla persona stomizzata, cioè quando il medico, ovvero la commissione, all’oscuro della ben difficile quotidianità del portatore di stomia, vedendolo entrare sulle proprie gambe, gli nega la sussistenza del presupposto sopra richiamato.
Questo accade perché il valutatore non sa (come invece dovrebbe) che lo stomizzato, quando ha la sacca di raccolta piena, deve sollecitamente provvedere al riguardo, ma se si muove speditamente, come pure vorrebbe, ne rischia il distacco. Dunque, si trova palesemente, in difficoltà di deambulazione, imprevedibile, spesso frequente.
Un sindaco di Venezia (v. Determinazione dirigenziale n.797/2011) l’ha capito bene ed ha disposto il rilascio diretto del contrassegno ai portatori di stomia definitiva, ma questo provvedimento, vale solo in quel comune, negli altri si devono convincere le ASL della sussistenza di tale, pur evidente, grave condizionamento nella deambulazione.
Dunque non è la percentuale di invalidità che consente l’accesso al contrassegno, ma l’accertamento di una capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta e non v’è chi non veda quanto, in urgenza di svuotamento della sacca, la capacità di deambulazione sia realmente ridotta (se non addirittura impedita).
Normative per il rilascio del contrassegno
Laddove, peraltro, non si ottenga tale riconoscimento la strada è quella del giudizio dinanzi al tribunale ordinario, mediante il relativo accertamento tecnico preventivo, nel termine di 180 gg dalla comunicazione dell’accertamento negativo e con le modalità di cui all’art.38 del D.L. 98/2011, ovviamente con l’assistenza di un avvocato (e suggerirei anche di un medico legale), perché la procedura applicata a tale giudizio, è sì lineare e teoricamente sollecita (salvi i tempi della giustizia locale), ma è scandita da rigidi termini preclusivi.
Piuttosto poiché, come è noto, prevenire è sempre meglio, il mio consiglio, che in questi anni ha dato alcuni riscontri favorevoli, è il seguente:
1) munirsi di un certificato (meglio se di un medico del SSN), che attesti, in buona sostanza, che: il richiedente è portatore di stomia ed è soggetto all’imprevedibile, e frequente necessità di svuotamento/sostituzione della sacca di raccolta, con conseguente grave difficoltà di deambulazione per il concreto rischio di distacco della sacca dalla placca di adesione alla stomia (il medico saprà poi come valorizzare opportunamente tale concetto (questo anche per “alleggerire” da responsabilità il medico della ASL che è chiamato ad autorizzare il rilascio del permesso);
2) a sostegno di tale certificato, esibirei la copia dell’Ordinanza del Sindaco di Venezia sopra richiamata e quella di un articolo sul punto, pubblicata da ConTatto, richiedibili entrambe al noto servizio ConvaTel (n. verde 800.930.930; giusto per avvalorare la sensatezza della richiesta, che nell’ignoranza del problema nella sua concretezza quotidiana, qualche volta è apparsa al valutatore persino stravagante (sic!), se non addirittura pretestuosa;
3) è opportuna la partecipazione alla visita di un medico di fiducia, alla cui assistenza (a pagamento) si ha diritto, che sia ovviamente preparato al confronto e che sappia porsi in maniera adeguata a seconda delle caratteristiche del contraddittorio.
Come sempre, un caro saluto a voi tutti.
Per saperne di più sui tuoi diritti
Segnalaci per e-mail gli argomenti che vorresti che l’Avvocato affrontasse nei suoi articoli all’indirizzo convatel.italia@convatec.com
Blog