Stomia e legalità: indennità di accompagnamento
maggio 3, 2021
Assegno di indennità di accompagnamento
Per ottenere l’indennità di accompagnamento (Legge n. 18/1980 Art. 1) sono presupposti imprescindibili:
- l’inabilità totale (100% di invalidità);
- che il paziente sia impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo il richiedente in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbia necessità di un’assistenza continua.
Inoltre, è bene sapere che l’ottenimento di tale indennità non è vincolato:
- al reddito del richiedente;
- al reddito del coniuge dell’avente diritto;
- alla possibilità di lavorare dell’avente diritto con le capacità residue.
L’indennità spetta anche ai minori, che versino nelle condizioni di cui sopra, e che debbano recarsi con continuità presso centri ospedalieri (dialisi, chemioterapie, etc). Il valore di questa prestazione economica non è fisso e varia di anno in anno. L’indennità viene corrisposta in 12 mensilità e per il 2021 l’importo mensile è di 522,10 euro. Da tener presente che pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. Infine, questa prestazione non è reversibile, pertanto non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido.
Domanda ed eventuale ricorso
Per accedere a questa prestazione, occorre prima di tutto ottenere dal medico di base il cd. certificato medico introduttivo, contenente il relativo codice che dovrà essere inserito nella domanda di accertamento sanitario da inoltrare all’INPS. Dopo che il medico avrà inviato all’INPS il certificato in via telematica, è il richiedente a dover inoltrare online la domanda all’Istituto per il riconoscimento dell’invalidità. L’interessato sarà poi convocato davanti all’apposita commissione medica Asl per gli accertamenti sanitari. In caso di esito positivo, la commissione medica invierà al cittadino il verbale definitivo. In ultimo, dovranno essere inviati all’INPS i dati per la liquidazione degli importi.
In caso di esito negativo della domanda è possibile fare ricorso: pratica, l’interessato deve sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo, ossia una sorta di verifica preventiva delle condizioni di salute a sostegno della propria richiesta. Tale adempimento, però, è a pagamento, in quanto il giudice nomina un consulente tecnico e un medico legale dell’INPS. Questi ultimi redigono poi una relazione tecnica che sarà poi trasmessa sia all’INPS sia al ricorrente.
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