Stomia e legalità: parliamo di permessi lavorativi
Cari Amici, la disabilità di una persona cara si ripercuote nel contesto familiare ove, oltre alla preoccupazione per la condizione del proprio congiunto, si aggiunge quella per prestare le relative cure, in base alle esigenze lavorative del disabile e dei familiari. La normativa di riferimento è la legge 104/1992, con le successive modifiche ed integrazioni, promulgata anche perché l’assistenza prestata in famiglia ha un “costo sociale” inferiore a quella offerta all’esterno.
Ora va chiarito che la condizione di handicap è rilevata nella visita per il riconoscimento dell’invalidità civile e va sottolineato quanto espresso nell’art. 3: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Infatti, è frequente il verificarsi dell’equivoco suscitato dal riconoscimento di cui al comma 1 (condizione di handicap), invece di quello relativo al comma 3 (connotazione di gravità dell’handicap), perché è solo con tale ultimo accertamento che si può accedere ai permessi lavorativi, sia per sé stessi, che per i propri familiari.
Chi ne ha diritto
Ottenuto tale ultimo riconoscimento, oltre al paziente lavoratore, possono accedere ai permessi il “…coniuge, parente (discendente dallo stesso “stipite”) o affine (parente dell’altro coniuge) entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.” (L.183/2010 art. 24).
In difetto di un’esplicita definizione di “patologia invalidante”, è stata pubblicata dal Ministero della salute la Circolare 13/2010 che, facendo riferimento all’art.2, co.1, lett.d) del decreto interministeriale n.278 del 2000 ha ritenuto tali quelle:
- Acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- Acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario”.
La medesima circolare ha anche chiarito che sono assimilabili al concetto di “assenza”, al fine della estendibilità dei permessi a parenti ed affini entro il terzo grado, le situazioni stabili e certe (vale a dire quelle documentate dall’autorità giudiziaria o comunque, pubblica) di intervenuto divorzio, separazione legale, abbandono.
Ulteriori indicazioni
Nel caso in cui un lavoratore fruisca per sé dei permessi in argomento ed altrettanto sia chiesto dal coniuge per assisterlo in quelle attività che gli siano materialmente precluse, i due permessi, sono cumulabili, ma alle condizioni indicate da una “Nota Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Studi e Consulenza per il trattamento del Personale” del 5.11.2012, n.44274, che recita così: “[…] La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex l. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste un disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro. Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge […]”.
Un caro saluto, Diego Palazzoli
Per saperne di più sui tuoi diritti
Segnalaci per e-mail gli argomenti che vorresti che l’Avvocato affrontasse all’indirizzo convatel.italia@convatec.com
Blog